STATUTO
“ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZAFFERANO DEL VENTASSO”
Art.1
E’ costituita con sede in Montemiscoso, Via del Capitano n° 9, cap.42030 Ramiseto (RE), l’”Associazione Produttori Zafferano del Ventasso”.
Art. 2
L’”Associazione Produttori Zafferano del Ventasso”. non ha scopo di lucro, i proventi delle sue attività non possono in nessun caso esser divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta.
Art. 3 Motivazioni e Finalità
L’ “Associazione Produttori Zafferano del Ventasso” nasce con l’obiettivo di favorire la conoscenza, la coltivazione, trasformazione, tutela, promozione, ricerca e commercializzazione dello zafferano prodotto, trasformato e confezionato nel comprensorio del monte Ventasso.
Nel comprensorio del monte Ventasso l’attività agricola è poco sviluppata, o meglio, da lungo tempo abbandonata, e il turismo ha momenti di picco (estivo) e lunghi momenti di stasi.
Al tempo stesso si registra anche qui l’interesse per quei prodotti locali (la patata di montagna a Montemiscoso, il pecorino di succiso, il parmigiano del consorzio, il miele a Montedello ) che sono ritenuti di qualità e con specificità locali.
In questo contesto la coltivazione dello zafferano può inserirsi a pieno titolo nel quadro di un rinnovato interesse per i sapori tipici, contribuendo al recupero di redditività delle aziende agricole.
Le caratteristiche fondamentali di questa coltura sono la quasi completa manualità delle operazioni colturali ed il basso investimento in termini di superficie aziendale impegnata, a cui fa riscontro un alto valore commerciale del prodotto essiccato.
Ma se l’alto impiego di manodopera e l’esiguità delle superfici investite sono fattori limitanti per le classiche colture da reddito, per le piccole o piccolissime aziende operanti nel territorio montano, tali caratteri rappresentano un’opportunità per la valorizzazione di terreni marginali non utilizzati o abbandonati, realizzando un reddito integrativo importante.
Inoltre, lo zafferano ben si inquadra nel contesto paesaggistico del Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano, dove la sua produzione può costituire un ulteriore elemento di attrazione turistica.
Lo zafferano è infatti identificabile con l’ambito geografico di produzione, tanto da essere al contempo strumento di promozione del territorio e prodotto che dalla qualità del territorio deriva la sua immagine e parte del suo valore commerciale.
Le esperienze di riferimento per una coltura dello zafferano nella nostra zona “di montagna” sono soprattutto quelle tradizionali dell’Altopiano di Navelli, Città della Pieve, Cascia, con zone di produzione che arrivano fino ai 1.200 metri slm e altre più recenti dell’Altopiano di Asiago, della Valtellina (entrambe sopra i 1.000 metri s.l.m.), dell’alto Maceratese, e, in ambito europeo, Mund, in Svizzera, a 1.200 metri s.l.m, gli zafferaneti dei Pirenei e della haute Provence in Francia.
A queste esperienze si aggiunge il significativo contributo dell’Associazione Produttori Zafferano Italiano” con la quale abbiamo contatti fin dalla sua costituzione e alla quale intendiamo associarci condividendone finalità e metodi.
Tali esperienze costituiscono un patrimonio di conoscenze alle quali attingere preziose informazioni riguardo le strategie da intraprendere nella coltivazione di questa spezia, facendo riferimento alle condizioni ambientali del comprensorio del monte Ventasso con l’auspicio che il fascino di questa coltura possa stimolare le aziende agricole a cambiare la propria immagine, intraprendendo un percorso volto a ristabilire quel contatto diretto con la terra madre, presupposto indispensabile per passare da un’agricoltura di quantità ad una agricoltura di qualità.
Preziose indicazioni scaturiscono, inoltre, dalla fase sperimentale in atto nel nostro comprensorio sulla base delle coltivazioni di zafferano già avviate dal 2011che hanno permesso di riscontrare l’idoneità dei terreni utilizzati alla coltivazione dello zafferano.
I terreni da utilizzare sono quelli tipici del pascolo di montagna, terreni di medio impasto, tendenti al sciolto, con scheletro e non soggetti a ristagno idrico, caratteristica fondamentale per questa coltura, in posizione soleggiata.
Le caratteristiche morfologiche e pedo-climatiche dei terreni del comprensorio del monte Ventasso interessate dalla coltivazione dello zafferano consentono di ottenere un prodotto con ottime e particolari qualità organolettiche e gustative.
La natura del terreno, sciolto, a grana fine, con poco scheletro, naturalmente drenante e quindi “asciutto”, la particolare esposizione soleggiata, il clima di montagna secco d’estate e freddo d’inverno con la neve che ricopre e protegge le colture, l’escursione termica estiva tra il giorno e la notte, l’umidità notturna e la rugiada, le frequenti ma limitate precipitazioni nel periodo estivo, rendono il comprensorio particolarmente vocato ad accogliere la coltivazione del crocus sativus L. con ottimi risultati qualitativi.
A tal risultato concorre l’adozione delle tecniche agronomiche e di lavorazione e trasformazione del prodotto desunte dalla migliore e secolare tradizione italiana.
Gli obiettivi dei singoli produttori aderenti all’Associazione sono i seguenti:
L’Associazione, che non svolge in proprio alcuna attività di commercializzazione si propone di promuovere tutte le iniziative che favoriscano la valorizzazione e la commercializzazione dello zafferano prodotto dagli associati nel rigoroso rispetto del disciplinare volontario allegato che viene a costituire parte integrante del presente statuto.
Si propone di incentivare la filiera corta, rivolgendosi direttamente ai consumatori.
Si propone inoltre di coordinare le esperienze di cui i soci sono portatori, anche attraverso la promozione di forme di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni, enti o istituti di ricerca, purchè le loro finalità siano coerenti con quelle espresse dal presente Statuto.
Si propone di valorizzare insieme allo zafferano anche il territorio con le sue caratteristiche ambientali, le sue attività produttive e le potenzialità in ambito ambientale e turistico.
A tal fine l’Associazione stessa:
Art. 4 Associati
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione i produttori agricoli, gli imprenditori agricoli e gli appassionati del settore residenti nel territorio dei Comuni di Ramiseto, Collagna e Busana o residenti in altri Comuni, purchè dimostrino di coltivare lo zafferano nei Comuni di Ramiseto, Collagna e Busana, in terreni siti a partire dai 900 metri sul livello del mare con adeguata natura del terreno ed idonea esposizione, identificati da particelle catastali e si impegnino a rispettare in tutte le fasi le tecniche agronomiche e di trasformazione stabilite dal disciplinare di produzione, sottostando a tutti i controlli e verifiche che l’Associazione riterrà di effettuare
Sono ammessi in qualità di soci sostenitori ad insindacabile giudizio dell’Assemblea, senza diritto di voto, altri soggetti pubblici o privati che possano contribuire alla più proficua realizzazione degli scopi per cui è nata l’Associazione e che condividano le finalità espresse da codesto Statuto.
Possono aderire in qualità di soci: persone fisiche, persone giuridiche ed enti.
Art. 5 Modalità di adesione
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che decide sull’accoglimento della stessa. La decisione è inappellabile.
Nella domanda di adesione devono essere specificati: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, motivo dell’interesse per l’Associazione, ubicazione dei terreni coltivati, quantità dei bulbi posti a dimora.
Art. 6 Diritti e doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione da diritto al socio di utilizzare il nome ed il logo dell’ Associazione, per la commercializzazione/pubblicizzazione dei propri prodotti e di usufruire dell’uso di strutture ed attrezzature della stessa, oltre che dei vantaggi previsti dalle finalità dello Statuto, secondo le norme contenute nello stesso.
Il socio deve:
Art. 7 Decadenza
Il consiglio direttivo può deliberare la decadono dalla qualità di socio di coloro che:
Agli associati esclusi non verrà rimborsata la quota d’iscrizione né le quote associative annue versate.
Art. 8 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
Art. 9 Assemblea dei soci
L’Assemblea è formata da tutti i soci, si riunisce ordinariamente 1 volta all’anno ma può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che lo ritengano opportuno il Presidente o il Consiglio direttivo, o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci.
L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto o comunicazione telefonica, o comunicazione via e-mail, a ciascuno dei soci. Dovrà essere specificato l’ordine del giorno e la comunicazione dovrà avvenire almeno 8 giorni prima della data della riunione.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto e può rappresentare, presentando delega scritta, un altro socio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza di esso, dal vice-Presidente; in mancanza di entrambi da uno dei soci nominato dal Presidente a tale ufficio.
Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe presentate e in genere il diritto di intervento in Assemblea.
Verrà redatto un verbale di ogni riunione dell’Assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea dei soci delibera:
In seconda convocazione, che potrà aver luogo lo stesso giorno della prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero, quindi la percentuale, dei soci presenti.
Per attuare modifiche all’atto costitutivo occorre la presenza di almeno la metà più uno, 50% più 1, dei soci iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti.
Art. 10 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri membri eletti dall’Assemblea generale dei soci, dura in carica 2 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, comunque almeno una volta all’anno. La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso spedito via posta o via e-mail, o tramite comunicazione telefonica, almeno 3 giorni prima dalla data della riunione. Esso è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice-presidente o dal membro più anziano tra i consiglieri presenti.
Non è prevista alcuna indennità di carica per i componenti del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso spese.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei consiglieri eletti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.
Verrà redatto un verbale di ogni riunione, sottoscritto da Presidente e Segretario.
Il Consiglio:
Art. 11 Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri , la sua carica ha durata di due anni e può essere riconfermata. Egli rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal vice-presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Art. 12 Collegio dei Revisori
Il collegio dei revisori è composto da 2 membri nominati dal Consiglio Direttivo e scelti anche tra soggetti esterni all’Associazione stessa, dura in carica 2 anni e gli stessi revisori possono essere riconfermati. Il Collegio accerta il regolare procedere della contabilità sociale, redige la relazione dei bilanci annuali, può accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale, può procedere ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 13 Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario e l’anno sociale vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art.14 Esercizi Associativi
L'Associazione terrà:
Art. 15 Entrate
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
Art. 16 Patrimonio dell’Associazione - Entrate
L’associazione non ha finalità di lucro e non svolge alcuna attività di commercializzazione.
Essa provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio e con eventuali altri lasciti e con contribuzioni di privati nonché con contributi di enti pubblici.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
c) dalle somme destinate dall’Assemblea ad accantonamento o a speciali riserve
I singoli soci non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere la propria quota nel caso di recesso, decadenza o esclusione.
Art. 17 Scioglimento dell’Associazione
Al momento dell’eventuale scioglimento dell’Associazione, che deve essere deciso dall’Assemblea dei soci (vedere art. 9 )verranno nominati dall’Assemblea 3 liquidatori, i quali, una volta riscossi i crediti e saldati i debiti, devolveranno il residuo attivo ad un Ente o Associazione definito e approvato in sede di Assemblea, o al Comune in cui ha sede l’Associazione stessa.
Art. 18 Rinvio al Codice Civile
Per quanto non espressamente previsto dagli Articoli di questo Statuto, vale quanto disposto in materia dal Codice Civile nonché le disposizioni di cui al d.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 applicabili.
“ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZAFFERANO DEL VENTASSO”
Art.1
E’ costituita con sede in Montemiscoso, Via del Capitano n° 9, cap.42030 Ramiseto (RE), l’”Associazione Produttori Zafferano del Ventasso”.
Art. 2
L’”Associazione Produttori Zafferano del Ventasso”. non ha scopo di lucro, i proventi delle sue attività non possono in nessun caso esser divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta.
Art. 3 Motivazioni e Finalità
L’ “Associazione Produttori Zafferano del Ventasso” nasce con l’obiettivo di favorire la conoscenza, la coltivazione, trasformazione, tutela, promozione, ricerca e commercializzazione dello zafferano prodotto, trasformato e confezionato nel comprensorio del monte Ventasso.
Nel comprensorio del monte Ventasso l’attività agricola è poco sviluppata, o meglio, da lungo tempo abbandonata, e il turismo ha momenti di picco (estivo) e lunghi momenti di stasi.
Al tempo stesso si registra anche qui l’interesse per quei prodotti locali (la patata di montagna a Montemiscoso, il pecorino di succiso, il parmigiano del consorzio, il miele a Montedello ) che sono ritenuti di qualità e con specificità locali.
In questo contesto la coltivazione dello zafferano può inserirsi a pieno titolo nel quadro di un rinnovato interesse per i sapori tipici, contribuendo al recupero di redditività delle aziende agricole.
Le caratteristiche fondamentali di questa coltura sono la quasi completa manualità delle operazioni colturali ed il basso investimento in termini di superficie aziendale impegnata, a cui fa riscontro un alto valore commerciale del prodotto essiccato.
Ma se l’alto impiego di manodopera e l’esiguità delle superfici investite sono fattori limitanti per le classiche colture da reddito, per le piccole o piccolissime aziende operanti nel territorio montano, tali caratteri rappresentano un’opportunità per la valorizzazione di terreni marginali non utilizzati o abbandonati, realizzando un reddito integrativo importante.
Inoltre, lo zafferano ben si inquadra nel contesto paesaggistico del Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano, dove la sua produzione può costituire un ulteriore elemento di attrazione turistica.
Lo zafferano è infatti identificabile con l’ambito geografico di produzione, tanto da essere al contempo strumento di promozione del territorio e prodotto che dalla qualità del territorio deriva la sua immagine e parte del suo valore commerciale.
Le esperienze di riferimento per una coltura dello zafferano nella nostra zona “di montagna” sono soprattutto quelle tradizionali dell’Altopiano di Navelli, Città della Pieve, Cascia, con zone di produzione che arrivano fino ai 1.200 metri slm e altre più recenti dell’Altopiano di Asiago, della Valtellina (entrambe sopra i 1.000 metri s.l.m.), dell’alto Maceratese, e, in ambito europeo, Mund, in Svizzera, a 1.200 metri s.l.m, gli zafferaneti dei Pirenei e della haute Provence in Francia.
A queste esperienze si aggiunge il significativo contributo dell’Associazione Produttori Zafferano Italiano” con la quale abbiamo contatti fin dalla sua costituzione e alla quale intendiamo associarci condividendone finalità e metodi.
Tali esperienze costituiscono un patrimonio di conoscenze alle quali attingere preziose informazioni riguardo le strategie da intraprendere nella coltivazione di questa spezia, facendo riferimento alle condizioni ambientali del comprensorio del monte Ventasso con l’auspicio che il fascino di questa coltura possa stimolare le aziende agricole a cambiare la propria immagine, intraprendendo un percorso volto a ristabilire quel contatto diretto con la terra madre, presupposto indispensabile per passare da un’agricoltura di quantità ad una agricoltura di qualità.
Preziose indicazioni scaturiscono, inoltre, dalla fase sperimentale in atto nel nostro comprensorio sulla base delle coltivazioni di zafferano già avviate dal 2011che hanno permesso di riscontrare l’idoneità dei terreni utilizzati alla coltivazione dello zafferano.
I terreni da utilizzare sono quelli tipici del pascolo di montagna, terreni di medio impasto, tendenti al sciolto, con scheletro e non soggetti a ristagno idrico, caratteristica fondamentale per questa coltura, in posizione soleggiata.
Le caratteristiche morfologiche e pedo-climatiche dei terreni del comprensorio del monte Ventasso interessate dalla coltivazione dello zafferano consentono di ottenere un prodotto con ottime e particolari qualità organolettiche e gustative.
La natura del terreno, sciolto, a grana fine, con poco scheletro, naturalmente drenante e quindi “asciutto”, la particolare esposizione soleggiata, il clima di montagna secco d’estate e freddo d’inverno con la neve che ricopre e protegge le colture, l’escursione termica estiva tra il giorno e la notte, l’umidità notturna e la rugiada, le frequenti ma limitate precipitazioni nel periodo estivo, rendono il comprensorio particolarmente vocato ad accogliere la coltivazione del crocus sativus L. con ottimi risultati qualitativi.
A tal risultato concorre l’adozione delle tecniche agronomiche e di lavorazione e trasformazione del prodotto desunte dalla migliore e secolare tradizione italiana.
Gli obiettivi dei singoli produttori aderenti all’Associazione sono i seguenti:
- Introduzione
di una nuova coltivazione agricola (lo zafferano) e le correlate
tecniche agronomiche non presenti in azienda e nella zona di
produzione;
- Qualificazione
delle attività di lavorazione, trasformazione del prodotto (dal
fiore alla spezia essiccata) e conservazione;
- Avvio
e qualificazione dell’attività di commercializzazione diretta o
su circuiti corti dei prodotti aziendali, anche in integrazione con
la rete commerciale e turistica locale;
- Introduzione
di nuove tecnologie informatiche e telematiche specifiche per la
commercializzazione del prodotto.
L’Associazione, che non svolge in proprio alcuna attività di commercializzazione si propone di promuovere tutte le iniziative che favoriscano la valorizzazione e la commercializzazione dello zafferano prodotto dagli associati nel rigoroso rispetto del disciplinare volontario allegato che viene a costituire parte integrante del presente statuto.
Si propone di incentivare la filiera corta, rivolgendosi direttamente ai consumatori.
Si propone inoltre di coordinare le esperienze di cui i soci sono portatori, anche attraverso la promozione di forme di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni, enti o istituti di ricerca, purchè le loro finalità siano coerenti con quelle espresse dal presente Statuto.
Si propone di valorizzare insieme allo zafferano anche il territorio con le sue caratteristiche ambientali, le sue attività produttive e le potenzialità in ambito ambientale e turistico.
A tal fine l’Associazione stessa:
- realizza
il logo dello “Zafferano del Ventasso” e provvede a ottenerne la
registrazione presso l’Ufficio Marchi e Brevetti italiano;
predispone il disciplinare di produzione;
- registra
il dominio web afferente alla dizione “Zafferano del Ventasso”;
- Propone
regole e norme di produzione, definite anche attraverso l’adozione
di un protocollo di coltivazione, o disciplinare, concordato da
tutti i produttori, al fine di mantenere il metodo di coltivazione
tradizionale e poter divulgare agli eventuali consumatori le
tecniche di coltura utilizzate.
- Contribuisce
alla conoscenza del territorio, delle sue colture ed alla
pubblicizzazione dei prodotti locali favorendone la
commercializzazione.
- Svolge
compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari
- Rappresenta
gli associati per gli scopi previsti dal presente statuto nei
confronti degli organi della Pubblica Amministrazione
- Promuove
e contribuisce a programmi di ricerca e sperimentazione agraria
diretti alla riconversione, razionalizzazione dei prodotti
agricoli,innovazioni relative alle tecniche agronomiche e di
trasformazione dello zafferano, curando la diffusione di tutti i
dati e le informazioni necessarie allo scopo, nonché alla cura e
organizzazione di corsi di formazione e stage di cultura degli
associati
- Favorisce
rapporti di collaborazione con gli enti pubblici territoriali, le
Camere di Commercio, le Università, gli istituti agrari e
scolastici in genere, mettendo a disposizione la propria struttura e
organizzazione per l’esecuzione di funzioni aventi attinenza agli
obiettivi e agli scopi dell’”Associazione Produttori zafferano
del Ventasso”
- Riscuote
premi, incentivi, offerte, contributi o introiti provenienti da
manifestazioni o Enti a favore dell’Associazione che ne farà uso
per le proprie finalità statutarie
- Compie
tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al migliore
conseguimento dei fini istituzionali.
Art. 4 Associati
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione i produttori agricoli, gli imprenditori agricoli e gli appassionati del settore residenti nel territorio dei Comuni di Ramiseto, Collagna e Busana o residenti in altri Comuni, purchè dimostrino di coltivare lo zafferano nei Comuni di Ramiseto, Collagna e Busana, in terreni siti a partire dai 900 metri sul livello del mare con adeguata natura del terreno ed idonea esposizione, identificati da particelle catastali e si impegnino a rispettare in tutte le fasi le tecniche agronomiche e di trasformazione stabilite dal disciplinare di produzione, sottostando a tutti i controlli e verifiche che l’Associazione riterrà di effettuare
Sono ammessi in qualità di soci sostenitori ad insindacabile giudizio dell’Assemblea, senza diritto di voto, altri soggetti pubblici o privati che possano contribuire alla più proficua realizzazione degli scopi per cui è nata l’Associazione e che condividano le finalità espresse da codesto Statuto.
Possono aderire in qualità di soci: persone fisiche, persone giuridiche ed enti.
Art. 5 Modalità di adesione
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che decide sull’accoglimento della stessa. La decisione è inappellabile.
Nella domanda di adesione devono essere specificati: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, motivo dell’interesse per l’Associazione, ubicazione dei terreni coltivati, quantità dei bulbi posti a dimora.
Art. 6 Diritti e doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione da diritto al socio di utilizzare il nome ed il logo dell’ Associazione, per la commercializzazione/pubblicizzazione dei propri prodotti e di usufruire dell’uso di strutture ed attrezzature della stessa, oltre che dei vantaggi previsti dalle finalità dello Statuto, secondo le norme contenute nello stesso.
Il socio deve:
- Osservare
lo Statuto, i regolamenti, le norme e le deliberazioni degli organi
sociali
- Consentire
ogni forma di controllo che l’associazione ritenga doveroso
esercitare sulle attività dei soci
- Versare
la quota sociale annua nella misura stabilita dall’assemblea dei
soci
- Contribuire
alle attività comuni e allo sviluppo dell’Associazione
Art. 7 Decadenza
Il consiglio direttivo può deliberare la decadono dalla qualità di socio di coloro che:
- Commettono
violazioni gravi delle norme statutarie e regolamentari .
- Con
la loro condotta nello svolgimento delle attività relative alle
finalità dell’Associazione rechino danno al prestigio ed al buon
nome danneggiandone l’operato.
- Risultano
non seguire il protocollo di coltivazione/disciplinare adottato
dall’Associazione
- Non
corrispondano il contributo associativo.
Agli associati esclusi non verrà rimborsata la quota d’iscrizione né le quote associative annue versate.
Art. 8 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea
dei soci.
- Consiglio
Direttivo, all’interno del quale saranno individuati un
vice-presidente ed un segretario.
- Presidente.
- Collegio
dei revisori dei conti.
Art. 9 Assemblea dei soci
L’Assemblea è formata da tutti i soci, si riunisce ordinariamente 1 volta all’anno ma può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che lo ritengano opportuno il Presidente o il Consiglio direttivo, o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci.
L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto o comunicazione telefonica, o comunicazione via e-mail, a ciascuno dei soci. Dovrà essere specificato l’ordine del giorno e la comunicazione dovrà avvenire almeno 8 giorni prima della data della riunione.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto e può rappresentare, presentando delega scritta, un altro socio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in assenza di esso, dal vice-Presidente; in mancanza di entrambi da uno dei soci nominato dal Presidente a tale ufficio.
Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe presentate e in genere il diritto di intervento in Assemblea.
Verrà redatto un verbale di ogni riunione dell’Assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea dei soci delibera:
- Bilancio
consuntivo e di previsione
- Indirizzi
e direttive generali dell’associazione
- Nomina
dei componenti del Consiglio Direttivo
- Modifiche
dell’atto costitutivo e dello statuto nonché su ogni altro
argomento a lei demandato dalla legge e dallo statuto
- Disciplinare
di produzione
- Partecipazione
a fiere e manifestazioni
- Stabilire
rapporti da tenere con gli Enti locali che hanno competenze sul
territorio e con le Associazioni di volontariato
- Stabilire
regole e metodi per pubblicizzare e commercializzare i prodotti
- Stabilire
regole comuni per la vendita (prezzi, modalità di vendita,
confezionamento, mercati)
In seconda convocazione, che potrà aver luogo lo stesso giorno della prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero, quindi la percentuale, dei soci presenti.
Per attuare modifiche all’atto costitutivo occorre la presenza di almeno la metà più uno, 50% più 1, dei soci iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti.
Art. 10 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri membri eletti dall’Assemblea generale dei soci, dura in carica 2 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, comunque almeno una volta all’anno. La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso spedito via posta o via e-mail, o tramite comunicazione telefonica, almeno 3 giorni prima dalla data della riunione. Esso è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice-presidente o dal membro più anziano tra i consiglieri presenti.
Non è prevista alcuna indennità di carica per i componenti del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso spese.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei consiglieri eletti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.
Verrà redatto un verbale di ogni riunione, sottoscritto da Presidente e Segretario.
Il Consiglio:
- Coordina
l’attività dell’Associazione ed è investito del potere
riguardo l’amministrazione ordinaria e straordinaria
- Elegge
nel proprio ambito il Presidente, il vicepresidente, il segretario
ed il tesoriere
- Redige
il bilancio ed elabora i programmi di attività, che sottopone
all’approvazione dell’Assemblea
- Decide
sulle domande di ammissione dei nuovi soci.
Art. 11 Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri , la sua carica ha durata di due anni e può essere riconfermata. Egli rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal vice-presidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Art. 12 Collegio dei Revisori
Il collegio dei revisori è composto da 2 membri nominati dal Consiglio Direttivo e scelti anche tra soggetti esterni all’Associazione stessa, dura in carica 2 anni e gli stessi revisori possono essere riconfermati. Il Collegio accerta il regolare procedere della contabilità sociale, redige la relazione dei bilanci annuali, può accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale, può procedere ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 13 Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario e l’anno sociale vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art.14 Esercizi Associativi
L'Associazione terrà:
- libro
Verbali Assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere;
- libro
Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario-Tesoriere;
- Elenco
degli associati e verbali Revisori dei Conti, sempre a cura del
Segretario-Tesoriere
Art. 15 Entrate
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- Dalle
quote associative annue fissate in euro 30,00 da versare entro il 31
marzo di ogni anno e dai contributi versati dai soci in relazione
alle iniziative approvate dall’Assemblea dei soci
- Dai
contributi di persone, Enti ed istituzioni pubbliche e private
- Da
proventi derivanti dalla partecipazione a manifestazioni
Art. 16 Patrimonio dell’Associazione - Entrate
L’associazione non ha finalità di lucro e non svolge alcuna attività di commercializzazione.
Essa provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio e con eventuali altri lasciti e con contribuzioni di privati nonché con contributi di enti pubblici.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- Dalle
quote associative annue che verranno determinate annualmente sulla
base del bilancio di previsione e dai contributi versati dai soci in
relazione alle iniziative approvate dall’Assemblea dei soci
- Dai
contributi di persone, Enti ed istituzioni pubbliche e private
- Da
proventi derivanti dalla partecipazione a manifestazioni
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle
quote di iscrizione dei soci;
c) dalle somme destinate dall’Assemblea ad accantonamento o a speciali riserve
I singoli soci non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere la propria quota nel caso di recesso, decadenza o esclusione.
Art. 17 Scioglimento dell’Associazione
Al momento dell’eventuale scioglimento dell’Associazione, che deve essere deciso dall’Assemblea dei soci (vedere art. 9 )verranno nominati dall’Assemblea 3 liquidatori, i quali, una volta riscossi i crediti e saldati i debiti, devolveranno il residuo attivo ad un Ente o Associazione definito e approvato in sede di Assemblea, o al Comune in cui ha sede l’Associazione stessa.
Art. 18 Rinvio al Codice Civile
Per quanto non espressamente previsto dagli Articoli di questo Statuto, vale quanto disposto in materia dal Codice Civile nonché le disposizioni di cui al d.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 applicabili.